Come definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1991 di recepimento della direttiva RED II, l’Italia si pone come obiettivo quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050.
In tale ambito, risulta di particolare importanza individuare percorsi sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture energetiche necessarie, che consentano di coniugare l’esigenza di rispetto dell’ambiente e del territorio con quella di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
Fra i diversi punti da affrontare vi è certamente quello dell’integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici, realizzati su suolo agricolo.
Su questo versante il Ministero della Transizione ecologica, nel mese di Giugno 2022, ha pubblicato le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”. Il documento, reperibile da ieri sul sito ministeriale, è frutto del lavoro svolto da CREA, ENEA, GSE e RSE sotto il coordinamento dello stesso dicastero. Si tratta di un compendio di 39 pagine che passa in rassegna requisiti minimi di installazione e monitoraggio, affiancando anche un’analisi dei costi d’investimento e la società Guiso Advisory, che ha elaborato il progetto Comìta, vuole contribuire all’obiettivo dell’indipendenza energetica partendo dalla Sardegna attraverso la propria concreta opera di realizzazione e divulgazione.
La PAC incide profondamente sulle scelte aziendali riguardanti l’uso del suolo agricolo. La PAC, infatti, costituisce l’ossatura portante delle sovvenzioni agricole e rappresenta mediamente almeno il 20% del reddito aziendale. L’Italia riceve complessivamente, per un settennio, contributi per 40 miliardi di euro. Di questi una parte è destinata agli aiuti diretti, che da soli raggiungono il valore di 2,1 miliardi annui e sono destinati a una platea di 800.000 aziende, che utilizzano una superficie di oltre 10 milioni di ha.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, e in particolare dell’articolo 32 (Attivazione dei diritti all’aiuto), paragrafo 3, riguardante gli ettari ammissibili al sostegno PAC, fermo restando l’utilizzo prevalente per l’attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all’organismo pagatore competente, svolgere un’attività non agricola purché quest’ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) non occupi la superficie agricola interferendo con l’ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale;
c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
Infatti, quando la superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.
Spetta agli Stati membri stabilire dei criteri che impediscano la concessione di aiuti (PAC) ai terreni in cui l’attività agricola non è prevalente, nella misura in cui essa è seriamente ostacolata da attività non agricole.
L’installazione di impianti agrivoltaici si pone come possibile soluzione per il rispetto dei requisiti suddetti. D’altronde, ai fini della conservazione della PAC, va considerata l’ipotesi che, da un punto di vista reddituale e in base alle scelte imprenditoriali, l’attività agricola diventi marginale rispetto all’attività economica legata alla produzione di energia fotovoltaica, con quest’ultima che potrebbe rappresentare l’attività economica principale del beneficiario. In particolare, va tenuto conto del fatto che l’importo annuo dei pagamenti diretti, vale a dire della sola componente di sostegno al reddito degli agricoltori garantita dalla politica agricola comunitaria (PAC), deve essere almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.
Per il testo integrale: (1)
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