Il 4 Aprile 2022 il GSE ha reso pubblico il documento col quale ha fissato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”. Si tratta di una svolta epocale che può aiutare le piccole comunità territoriali a raggiungere quella agognata indipendenza energetica utile a combattere le povertà e garantire competitività alle imprese.
Le tipologie di configurazione ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa gestito dal GSE sono due: a) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (almeno due autoconsumatori dentro il medesimo edificio o condominio); b) comunità di energia rinnovabile tra clienti finali di energia ubicati all’interno del perimetro relativo alla medesima cabina primaria (con il limite più restrittivo di quella secondaria ancora per qualche mese). L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo; i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile; il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
L’attuale disciplina introdotta dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19, che definisce le modalità e condizioni a cui è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, ha carattere transitorio e trova applicazione per gli impianti di produzione o porzioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e continua ad applicarsi fino all’adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse e introdotte dalla normativa, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete e l’energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione).
Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:
un corrispettivo unitario (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 7,78 €/MWh per l’anno 2022, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh per l’anno 2022). Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica. Prendendo a riferimento, a puro titolo di esempio, il Prezzo Unico Nazionale medio del 2021 si avrebbe un valore pari a circa 3,2 €/MWh per la bassa tensione e circa 1,5 €/MWh per la media tensione);
una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità).
Al termine del periodo dei 20 anni il corrispettivo unitario potrà essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile. È inoltre possibile richiedere, contestualmente all’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, anche il servizio di ritiro dell’energia immessa in rete. In tal caso, il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione. Qualora il ritiro dell’energia elettrica non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica condivisa, è possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete.
I contributi spettanti agli impianti di produzione (o porzioni di impianti) la cui energia elettrica rileva ai fini del calcolo dell’energia elettrica condivisa nell’ambito delle configurazioni descritte al paragrafo 1.2, sono alternativi agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto. Resta inoltre ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del DL Rilancio. Si ricorda che per gli impianti fotovoltaici la cui energia assume rilievo ai fini dell’energia elettrica condivisa in una delle configurazioni di cui al paragrafo 1.2, il Superbonus trova applicazione in relazione alla sola quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e che comunque per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW è possibile fruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti di spesa previsti al comma 16 ter dell’articolo 119 del DL Rilancio.
In caso si usufruisca del Superbonus è prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete. Inoltre, in tali casi non viene riconosciuta la tariffa premio sull’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera. Gli impianti realizzati al fine dell’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. La tariffa premio, pertanto, non può essere riconosciuta all’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza d’obbligo Po, fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell’impianto di produzione e la facoltà di cedere l’energia elettrica immessa dall’impianto al GSE.
Per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole è previsto, ai sensi dell’art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, il divieto di accesso agli incentivi statali. Per impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra si intende un impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su fabbricati accatastati o su serre, barriere acustiche, fabbricati rurali, pergole, tettoie e pensiline, anche non accatastati.
I rapporti tra i soggetti appartenenti a una comunità energetica sono regolati da un contratto di diritto privato che: prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE; consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla comunià, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Nel caso di comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono parte integrante dello Statuto e/o nell’atto costitutivo della medesima comunità.
La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l’integrazione di tali contenuti nello Statuto e/o nell’atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
All’interno delle comunità energetiche possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali. La potenza massima di ciascun impianto non può però superare i 200 kW. nel periodo transitorio, ma si prevede che sia aumentata a 1 MW con l’adozione definitiva delle nuove regole fisate a Dicembre 2021.
Gli interventi ammessi per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa sono solo quelli di nuova costruzione degli impianti o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.
Il produttore di energia è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione.
Il cliente finale è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze di cui ha la disponibilità e sia quindi intestatario della bolletta elettrica.
Una Comunità Energetica di autoconsumatori deve prevedere almeno due clienti finali e un impianto/sezione di impianto di produzione ed aver dato mandato ad un Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
la comunità di energia rinnovabile deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo (quale a titolo d’esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.
Inoltre, le comunità di energia rinnovabile devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione, essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla Comunità sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d’esempio, l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale).
Possono, inoltre, appartenere alla comunità di energia rinnovabile, in qualità di membri o azionisti, anche soggetti non facenti parte della Comunità
Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di comunità di energia rinnovabile per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica condivisa.
Ulteriori produttori aventi impianti di produzione connessi su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria) a cui si riferisce la configurazione di comunità di energia rinnovabile, ma che non sono membri o azionisti della comunità, possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai suddetti impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Tecniche. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla comunità di energia rinnovabile (cosiddetti produttori “terzi”).
La partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
Nello Statuto le Comunità devono individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.
I punti di connessione dei soggetti membri o azionisti di una comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione, devono essere sottesi alla medesima cabina secondaria. A decorrere dall’imminente recepimento del già citato provvedimento del Dicembre 2021 i punti di connessione potranno fare riferimento alla cabina primaria permettendo la creazione di Comunità Energetiche tra utenze distanti diversi chilometri.
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